Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo VI
TERMINI
Art. 176 c.p.p.
Effetti della restituzione nel termine.

1.Il giudice che ha disposto la restituzione provvede, a richiesta di parte e in quanto sia possibile, alla rinnovazione degli atti ai quali la parte aveva diritto di assistere.

2.Se la restituzione nel termine è concessa dalla corte di cassazione, al compimento degli atti di cui è disposta la rinnovazione provvede il giudice competente per il merito.


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