Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo V
NOTIFICAZIONI
Art. 171 c.p.p.
Nullitą delle notificazioni.

1.La notificazione è nulla:

a) se l'atto è notificato in modo incompleto, fuori dei casi nei quali la legge consente la notificazione per estratto;

b) se vi è incertezza assoluta sull'autorità o sulla parte privata mittente o richiedente ovvero sul destinatario;

b-bis) se, in caso di notificazione eseguita con modalità telematiche, non sono rispettati i requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 148;

c) se nella relazione della copia notificata con modalità non telematiche manca la sottoscrizione di chi l'ha eseguita;

d) se sono violate le disposizioni circa la persona a cui deve essere consegnata la copia;

e) se non è stato dato l'avvertimento nei casi previsti dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 e la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore;

f) se è stata omessa l'affissione o non è stata dagli articoli 157, comma 8-ter, e 161, commi 01, 1 e 3 prescritte dall'articolo 157 comma 8;

g) se sull'originale dell'atto notificato manca la sottoscrizione della persona indicata nell'articolo 157 comma 3;

h) LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.


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