Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo V
NOTIFICAZIONI
Art. 152 c.p.p.
Notificazioni richieste dalle parti private.

1.Salvo che la legge disponga altrimenti, le notificazioni richieste dalle parti private possono essere sostituite dalla notificazione con modalità telematiche eseguita dal difensore a mezzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ovvero dall'invio di copia dell'atto in forma di documento analogico effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


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