Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 141 c.p.p.
Dichiarazioni orali delle parti.

1.Quando la legge non impone la forma scritta, le parti possono fare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, richieste o dichiarazioni orali attinenti al procedimento. In tal caso l'ausiliario che assiste il giudice redige il verbale e cura la registrazione delle dichiarazioni a norma degli articoli precedenti. Al verbale è unita, se ne è il caso, la procura speciale.

2.Alla parte che lo richiede è rilasciata, a sue spese, una certificazione ovvero una copia delle dichiarazioni rese.


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