Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 141 bis c.p.p.
Modalità di documentazione dell'interrogatorio di persona in stato di detenzione.

1.Ogni interrogatorio di persona che si trovi, a qualsiasi titolo, in stato di detenzione, e che non si svolga in udienza, deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, con mezzi di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione audiovisiva o, se ciò non è possibile, con mezzi di riproduzione fonografica o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.


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