Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 137 c.p.p.
Sottoscrizione del verbale.

1.Salvo quanto previsto dall'articolo 483 comma 1, il verbale, previa lettura, è sottoscritto alla fine di ogni foglio dal pubblico ufficiale che lo ha redatto, dal giudice e dalle persone intervenute, anche quando le operazioni non sono esaurite e vengono rinviate ad altro momento.

2.Se alcuno degli intervenuti non vuole o non è in grado di sottoscrivere, ne è fatta menzione con l'indicazione del motivo.


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