Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 135 c.p.p.
Redazione del verbale.

1.Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2.Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.


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