Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo III
DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI
Art. 134 c.p.p.
Modalità di documentazione.

1.Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

2.Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'articolo 110.

3.Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica

4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150.


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