Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo II-bis
Partecipazione a distanza
Art. 133 bis c.p.p.
Disposizione generale.

1.Salvo che sia diversamente previsto, quando l'autorità giudiziaria dispone che un atto sia compiuto a distanza o che una o più parti possano partecipare a distanza al compimento di un atto o alla celebrazione di un'udienza si osservano le disposizioni di cui all'articolo 133-ter.


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