Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 132 c.p.p.
Accompagnamento coattivo dell'imputato.

1.L'accompagnamento coattivo è disposto, nei casi previsti dalla legge, con decreto motivato, con il quale il giudice ordina di condurre l'imputato alla sua presenza, se occorre anche con la forza.

2.La persona sottoposta ad accompagnamento coattivo non può essere tenuta a disposizione oltre il compimento dell'atto previsto e di quelli conseguenziali per i quali perduri la necessità della sua presenza. In ogni caso la persona non può essere trattenuta oltre le ventiquattro ore.


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