Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 131 c.p.p.
Poteri coercitivi del giudice.

1.Il giudice, nell'esercizio delle sue funzioni, può chiedere l'intervento della polizia giudiziaria e, se necessario, della forza pubblica, prescrivendo tutto ciò che occorre per il sicuro e ordinato compimento degli atti ai quali procede.


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