Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo II
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE
Art. 126 c.p.p.
Assistenza al giudice.

1.Il giudice, in tutti gli atti ai quali procede, è assistito dall'ausiliario a ciò designato a norma dell'ordinamento, se la legge non dispone altrimenti.

1-bis.Il giudice è supportato dall'ufficio per il processo penale nei limiti dei compiti a questo attribuiti dalla legge.


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