Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 124 c.p.p.
Obbligo di osservanza delle norme processuali.

1.I magistrati, i cancellieri e gli altri ausiliari e collaboratori del giudice, gli ufficiali giudiziari, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria sono tenuti a osservare le norme di questo codice anche quando l'inosservanza non importa nullità o altra sanzione processuale.

2.I dirigenti degli uffici vigilano sull'osservanza delle norme anche ai fini della responsabilità disciplinare.


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