Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 121 c.p.p.
Memorie e richieste delle parti.

1.In ogni stato e grado del procedimento le parti e i difensori possono presentare al giudice memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria.

2.Sulle richieste ritualmente formulate il giudice provvede senza ritardo e comunque, salve specifiche disposizioni di legge, entro quindici giorni.


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