Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 120 c.p.p.
Testimoni ad atti del procedimento.

1.Non possono intervenire come testimoni ad atti del procedimento:

a) i minori degli anni quattordici e le persone palesemente affette da infermità di mente o in stato di manifesta ubriachezza o intossicazione da sostanze stupefacenti o psicotrope. La capacità si presume sino a prova contraria;

b) le persone sottoposte a misure di sicurezza detentive o a misure di prevenzione.


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