Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro II
ATTI

Titolo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 118 bis c.p.p.
Richiesta di copie di atti e di informazioni da.

1.parte del Presidente del Consiglio dei ministri).

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può richiedere all'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.

2.Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.

3.L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata.


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