1.Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.
2.La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.
3.La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.
4.La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.