Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo VII
DIFENSORE
Art. 107 c.p.p.
Non accettazione, rinuncia o revoca del difensore.

1.Il difensore che non accetta l'incarico conferitogli o vi rinuncia ne dà subito comunicazione all'autorità procedente e a chi lo ha nominato.

2.La non accettazione ha effetto dal momento in cui è comunicata all'autorità procedente.

3.La rinuncia non ha effetto finchè la parte non risulti assistita da un nuovo difensore di fiducia o da un difensore di ufficio e non sia decorso il termine eventualmente concesso a norma dell'articolo 108.

4.La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso di revoca.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi