Codice di Procedura Penale

PARTE PRIMA

Libro I
SOGGETTI

Titolo I
GIUDICE

Capo II
COMPETENZA

Sezione III
Competenza per territorio
Art. 10 c.p.p.
Competenza per reati commessi all'estero.

1.Se il reato è stato commesso interamente all'estero, la competenza è determinata successivamente dal luogo della residenza, della dimora, del domicilio, dell'arresto o della consegna dell'imputato. Nel caso di pluralità di imputati, procede il giudice competente per il maggior numero di essi.

1-bis.Se il reato è stato commesso a danno del cittadino e non sussistono i casi previsti dagli articoli 12 e 371, comma 2, lettera b), la competenza è del tribunale o della corte di assise di Roma quando non è possibile determinarla nei modi indicati nel comma 1. [1]

2.In tutti gli altri casi, se non è possibile determinare nei modi indicati nei commi 1 e 1-bis la competenza, questa appartiene al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335. [1]

3.Se il reato è stato commesso in parte all'estero, la competenza è determinata a norma degli articoli 8 e 9.

[1] Il D.L. 16 maggio 2016, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2016, n. 131, ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che le presenti modifiche si applicano ai fatti commessi successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge medesimo.

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