Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 97 disp. att. c.p.c.
Divieto di private informazioni.

1.Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.008 secondi