TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 97 disp. att. c.p.c.
Divieto di private informazioni.
1.Il giudice non può ricevere private informazioni sulle cause pendenti davanti a sè, nè può ricevere memorie se non per mezzo della cancelleria.