Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo IV
Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 97 c.p.c.
Responsabilità di più soccombenti.

1.Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune.

2.Se la sentenza non statuisce sulla ripartizione delle spese e dei danni, questa si fa per quote uguali.


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