LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI Capo IV Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 95 c.p.c. Spese del processo di esecuzione.
1.Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.