Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo IV
Delle responsabilità delle parti per le spese e per i danni processuali
Art. 95 c.p.c.
Spese del processo di esecuzione.

1.Le spese sostenute dal creditore procedente e da quelli intervenuti che partecipano utilmente alla distribuzione sono a carico di chi ha subito l'esecuzione, fermo il privilegio stabilito dal codice civile.


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