1.Se, durante le indagini che il consulente tecnico compie da sè solo, sorgono questioni sui suoi poteri o sui limiti dell'incarico conferitogli, il consulente deve informarne il giudice, salvo che la parte interessata vi provveda con ricorso.
2.Il ricorso della parte non sospende le indagini del consulente.
3.Il giudice, sentite le parti, dà i provvedimenti opportuni.