TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE
Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 91 disp. att. c.p.c.
Comunicazioni a consulenti di parte.
1.Nella dichiarazione di cui all'articolo 201 primo comma del codice deve essere indicato il domicilio o il recapito del consulente della parte.
2.Il cancelliere deve dare comunicazione al consulente tecnico di parte, regolarmente nominato, delle indagini predisposte dal consulente d'ufficio, perchè vi possa assistere a norma degli articoli 194 e 201 del codice.