LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI
Capo II
Dei difensori
Art. 87 c.p.c.
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.
1.La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.