Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo II
Dei difensori
Art. 87 c.p.c.
Assistenza degli avvocati e del consulente tecnico.

1.La parte può farsi assistere da uno o più avvocati, e anche da un consulente tecnico nei casi e con i modi stabiliti nel presente codice.


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