Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo II
Dei difensori
Art. 86 c.p.c.
Difesa personale della parte.

1.La parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore.


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