LIBRO PRIMO DISPOSIZIONI GENERALI Titolo III DELLE PARTI E DEI DIFENSORI Capo II Dei difensori
Art. 85 c.p.c. Revoca e rinuncia alla procura.
1.La procura può essere sempre revocata e il difensore può sempre rinunciarvi, ma la revoca e la rinuncia non hanno effetto nei confronti dell'altra parte finchè non sia avvenuta la sostituzione del difensore.