1.Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, quinto comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente al rappresentante comune degli aderenti, a titolo di compenso, un importo stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
a) da 1 a 500, in misura non superiore al 9 per cento;
b) da 501 a 1.000, in misura non superiore al 6 per cento;
c) da 1.001 a 10.000, in misura non superiore al 3 per cento;
d) da 10.001 a 100.000, in misura non superiore al 2,5 per cento;
e) da 100.001 a 500.000, in misura non superiore all'1,5 per cento;
f) da 500.001 a 1.000.000, in misura non superiore all'1 per cento;
g) oltre 1.000.000, in misura non superiore allo 0,5 per cento.
2.Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti. Le percentuali di cui al primo comma possono essere modificate con decreto del Ministro della giustizia.
3.È altresì dovuto il rimborso delle spese sostenute e documentate.
4.L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
a) complessità dell'incarico;
b) ricorso all'opera di coadiutori;
c) qualità dell'opera prestata;
d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
e) numero degli aderenti.
5.Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
6.Con il medesimo decreto di cui al primo comma, il giudice delegato condanna altresì il resistente a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso il ricorrente fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Tale compenso premiale può essere ridotto in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei criteri stabiliti al quarto comma.