TITOLO III DEL PROCESSO DI COGNIZIONE Capo II Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 83 disp. att. c.p.c. Ordine di trattazione delle cause.
1.Il giudice istruttore fissa l'ordine di trattazione delle cause, dando la precedenza a quelle per le quali sono stati abbreviati i termini e a quelle rinviate a norma degli articoli precedenti.