Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo III
DELLE PARTI E DEI DIFENSORI

Capo II
Dei difensori
Art. 83 c.p.c.
Procura alle liti.

1.Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.

2.La procura alle liti può essere generale o speciale, e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

3.La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.[1]

4.La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

[1] La L. 27 maggio 1997, n. 141 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "La disposizione di cui all'articolo 1 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge."

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