Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VIII
DELL'ARBITRATO

Capo IV
Del lodo
Art. 824 bis c.p.c.
Efficacia del lodo.

1.Salvo quanto disposto dall'articolo 825, il lodo ha dalla data della sua ultima sottoscrizione gli effetti della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria.


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