Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VIII
DELL'ARBITRATO

Capo III
Del procedimento
Art. 816 quinquies c.p.c.
Intervento di terzi e successione nel diritto controverso.

1.L'intervento volontario o la chiamata in arbitrato di un terzo sono ammessi solo con l'accordo del terzo e delle parti e con il consenso degli arbitri.

2.Sono sempre ammessi l'intervento previsto dal secondo comma dell'articolo 105 e l'intervento del litisconsorte necessario.

3.Si applica l'articolo 111.


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