Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VIII
DELL'ARBITRATO

Capo I
Della convenzione d'arbitrato
Art. 808 bis c.p.c.
Convenzione di arbitrato in materia non contrattuale.

1.Le parti possono stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie future relative a uno o piu rapporti non contrattuali determinati. La convenzione deve risultare da atto avente la forma richiesta per il compromesso dall'articolo 807.


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