1.Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.
2.La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.