Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VIII
DELL'ARBITRATO

Capo I
Della convenzione d'arbitrato
Art. 807 c.p.c.
Compromesso.

1.Il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l'oggetto della controversia.

2.La forma scritta s'intende rispettata anche quando la volontà delle parti è espressa per telegrafo, telescrivente, telefacsimile o messaggio telematico nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei documenti teletrasmessi.


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