Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo VIII
DELL'ARBITRATO

Capo I
Della convenzione d'arbitrato
Art. 806 c.p.c.
Controversie arbitrabili.

1.Le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili, salvo espresso divieto di legge.

2.Le controversie di cui all'articolo 409 possono essere decise da arbitri solo se previsto dalla legge o nei contratti o accordi collettivi di lavoro.


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