1.La nomina del curatore speciale di cui all'articolo precedente può essere in ogni caso chiesta dal pubblico ministero. Può essere chiesta anche dalla persona che deve essere rappresentata o assistita, sebbene incapace, nonchè dai suoi prossimi congiunti e, in caso di conflitto di interessi, dal rappresentante.
2.Può essere inoltre chiesta da qualunque altra parte in causa che vi abbia interesse.