Disposizioni attuative

TITOLO III
DEL PROCESSO DI COGNIZIONE

Capo II
Del procedimento davanti al tribunale.
Art. 78 disp. att. c.p.c.
Astensione del giudice istruttore.

1.Il giudice istruttore, che riconosce l'esistenza di un motivo di astensione a norma dell'articolo 51 del codice, deve farne espressa dichiarazione oppure istanza scritta al presidente del tribunale appena ricevuto il decreto di nomina.

2.Se il motivo d'astensione sorge dopo che l'istruzione è iniziata, il giudice istruttore ne dà subito notizia al capo dell'ufficio giudiziario competente e dichiara o chiede di astenersi.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.032 secondi