Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
Dei

Capo VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 741 c.p.c.
Efficacia dei provvedimenti.

1.I decreti acquistano efficacia quando sono decorsi i termini di cui agli articoli precedenti senza che sia stato proposto reclamo.

2.Se vi sono ragioni d'urgenza, il giudice può tuttavia disporre che il decreto abbia efficacia immediata. [1]

[1] La Corte Costituzionale con sentenza 24-27 giugno 1986, n. 156 (in G.U. 1a s.s. 2/7/1986, n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale degli artt. 739 e 741 c.p.c nella parte in cui, disciplinando il reclamo avverso i decreti del giudice delegato di cui sub a), fanno decorrere il termine per il reclamo dal deposito del decreto in cancelleria, anzichè dalla comunicazione eseguita con il rispetto delle vigenti disposizioni procedurali".

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