Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo II
Dei

Capo VI
Disposizioni comuni ai procedimenti in camera di consiglio
Art. 738 c.p.c.
Procedimento.

1.Il presidente nomina tra i componenti del collegio un relatore, che riferisce in camera di consiglio.

2.Se deve essere sentito il pubblico ministero, gli atti sono a lui previamente comunicati ed egli deposita le sue conclusioni. [1]

3.Il giudice può assumere informazioni.

[1] Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".

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