Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II
DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 73 c.p.c.
Astensione del pubblico ministero.

1.Ai magistrati del pubblico ministero che intervengono nel processo civile si applicano le disposizioni del presente codice relative all'astensione dei giudici, ma non quelle relative alla ricusazione.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.027 secondi