LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI
Titolo II
DEL PUBBLICO MINISTERO
Art. 70 c.p.c.
Intervento in causa del pubblico ministero.
1.Il pubblico ministero deve intervenire, a pena di nullità rilevabile d'ufficio:
1) nelle cause che egli stesso potrebbe proporre;
2) nelle cause matrimoniali, comprese quelle di separazione personale dei coniugi;
3) nelle cause riguardanti lo stato e la capacità delle persone;
4) NUMERO ABROGATO DALLA L. 11 AGOSTO 1973, N. 533;
5) negli altri casi previsti dalla legge.
2.Deve intervenire nelle cause davanti alla corte di cassazione nei casi stabiliti dalla legge. [2]
3.Può infine intervenire in ogni altra causa in cui ravvisa un pubblico interesse.
[1]
[1] La Corte Costituzionale con sentenza 14-25 giugno 1996 n. 214 (in G.U. 1a s.s. 03/07/1996 n. 27) ha dichiarato l'illegittimità "costituzionale dell'art. 70 del codice di procedura civile nella parte in cui non prescrive l'intervento obbligatorio del pubblico ministero nei giudizi tra genitori naturali che comportino "provvedimenti relativi ai figli", nei sensi di cui agli artt. 9 della legge n.898 del 1970 e 710 del codice di procedura civile come risulta a seguito della sentenza n. 416 del 1992."
[2] Il D.L. 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98 ha disposto (con l'art. 75, comma 2) che "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi dinanzi alla Corte di cassazione nei quali il decreto di fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio sia adottato a partire dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".