Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 68 c.p.c.
Altri ausiliari.

1.Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sè solo.

2.Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.

3.Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.


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