1.Nei casi previsti dalla legge o quando ne sorge necessità, il giudice, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario si può fare assistere da esperti in una determinata arte o professione e, in generale, da persona idonea al compimento di atti che egli non è in grado di compiere da sè solo.
2.Il giudice può commettere a un notaio il compimento di determinati atti nei casi previsti dalla legge.
3.Il giudice può sempre richiedere l'assistenza della forza pubblica.