Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III
Dei procedimenti cautelari

Sezione II
Del sequestro
Art. 677 c.p.c.
Esecuzione del sequestro giudiziario.

1.Il sequestro giudiziario si esegue a norma degli articoli 605 e seguenti, in quanto applicabili, omessa la notificazione del precetto per consegna o rilascio nonchè la comunicazione di cui all'art. 608, primo comma.

2.L'art. 608, primo comma, è applicabile se il custode sia persona diversa dal detentore.

3.Il giudice, col provvedimento di autorizzazione del sequestro o successivamente, può ordinare al terzo detentore del bene sequestrato di esibirlo o di consentire l'immediata immissione in possesso del custode.

4.Al terzo si applica la disposizione dell'art. 211.


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