Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo III
Dei procedimenti cautelari

Sezione II
Del sequestro
Art. 676 c.p.c.
Custodia nel caso di sequestro giudiziario.

1.Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.

2.Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.

3.Il custode della cosa sequestrata ha gli obblighi e i diritti previsti negli articoli 521, 522 e 560.


Vai alla Ricerca Articoli


Sito ideato dall’Avvocato Andreani - Ordine degli Avvocati di Massa Carrara - Partita IVA: 00665830451
Pagina generata in 0.007 secondi