1.Nel disporre il sequestro giudiziario, il giudice nomina il custode, stabilisce i criteri e i limiti dell'amministrazione delle cose sequestrate e le particolari cautele idonee a render più sicura la custodia e a impedire la divulgazione dei segreti.
2.Il giudice può nominare custode quello dei contendenti che offre maggiori garanzie e dà cauzione.