Codice di Procedura Civile

LIBRO QUARTO
DEI PROCEDIMENTI SPECIALI

Titolo I
DEI PROCEDIMENTI SOMMARI

Capo II
Del procedimento per convalida di sfratto
Art. 666 c.p.c.
Contestazione sull'ammontare dei canoni.

1.Se è intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l'ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all'uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

2.Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell'articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.


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