Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 64 c.p.c.
Responsabilità del consulente.

1.Si applicano al consulente tecnico le disposizioni del codice penale relative ai periti.[1]

2.In ogni caso, il consulente tecnico che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con la ammenda fino a lire venti milioni. Si applica l'articolo 35 del codice penale. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti.

[1] Il D.Lgs. 9 aprile 1948, n. 438 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il deposito previsto dall'art. 64, primo comma, del Codice di procedura civile è elevato, per i ricorsi notificati a decorrere dal 1 ottobre 1948, a lire cinquecento se la sentenza impugnata è del pretore, a lire millecinquecento se la sentenza impugnata è del tribunale, a lire tremila in ogni altro caso.".
Ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le pene pecuniarie previste dal Codice di procedura civile sono moltiplicate per quattro.".

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