Codice di Procedura Civile

LIBRO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I
DEGLI ORGANI GIUDIZIARI

Capo III
Del consulente tecnico, del custode e degli altri ausiliari del giudice
Art. 63 c.p.c.
Obbligo di assumere l'incarico e ricusazione del consulente.

1.Il consulente scelto tra gli iscritti in un albo ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, tranne che il giudice riconosca che ricorre un giusto motivo di astensione.

2.Il consulente può essere ricusato dalle parti per i motivi indicati nell'art. 51.

3.Della ricusazione del consulente conosce il giudice che l'ha nominato.


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