1.Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.
2.Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.
3.In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.