Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo VI
DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo II
Dell'estinzione del processo
Art. 629 c.p.c.
Rinuncia.

1.Il processo si estingue se, prima dell'aggiudicazione o dell'assegnazione, il creditore pignorante e quelli intervenuti muniti di titolo esecutivo rinunciano agli atti.

2.Dopo la vendita il processo si estingue se rinunciano agli atti tutti i creditori concorrenti.

3.In quanto possibile, si applicano le disposizioni dell'articolo 306.


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