LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE
Titolo VI
DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO
Capo I
Della sospensione del processo
Art. 626 c.p.c.
Effetti della sospensione.
1.Quando il processo è sospeso, nessun atto esecutivo può essere compiuto, salvo diversa disposizione del giudice dell'esecuzione.