Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo VI
DELLA SOSPENSIONE E DELL'ESTINZIONE DEL PROCESSO

Capo I
Della sospensione del processo
Art. 625 c.p.c.
Procedimento.

1.Sull'istanza per la sospensione del processo di cui all'articolo precedente, il giudice dell'esecuzione provvede con ordinanza, sentite le parti.

2.Nei casi urgenti, il giudice può disporre la sospensione con decreto, nel quale fissa l'udienza di comparizione delle parti. All'udienza provvede con ordinanza.


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