Codice di Procedura Civile

LIBRO TERZO
DEL PROCESSO DI ESECUZIONE

Titolo V
DELLE OPPOSIZIONI

Capo II
Delle opposizioni di terzi
Art. 620 c.p.c.
Opposizione tardiva.

1.Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.


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