LIBRO TERZO DEL PROCESSO DI ESECUZIONE Titolo V DELLE OPPOSIZIONI Capo II Delle opposizioni di terzi
Art. 620 c.p.c. Opposizione tardiva.
1.Se in seguito all'opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l'opposizione è proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata.